Statuto
Articolo 01 STATUTO
Articolo 02 SEDE
Articolo 03 OGGETTO E SCOPO
Articolo 04 PATRIMONIO ED ENTRATE
Articolo 05 SOCI
Articolo 06 ORGANI
Articolo 07 ASSEMBLEA
Articolo 08 CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 09 PRESIDENTE
Articolo 10 VICEPRESIDENTE
Articolo 11 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 13 AVANZI DI GESTIONE
Articolo 14 SCIOGLIMENTO
Articolo 15 OBBLIGHI
Articolo 16 CLAUSOLA COMPROMISORIA
Articolo 17 LEGGE APPLICABILE
Art. 01) STATUTO
E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata : “ NUCLEO OMBRA S.A.T. “
Art. 02) SEDE
L'Associazione ha sede in Mestre Venezia VE in Via Torino 11b. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è una libera associazione di fatto amministrativamente autonoma, regolata a norma dell'art. 18 della Costituzione e degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 03) OGGETTO E SCOPO
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità di promozione sportiva dilettantistica: la realizzazione di iniziative volte alla diffusione alla pratica e alla conoscenza dello sport, con particolare riferimento alle discipline di SOFT air a tal fine l'Associazione potrà:
(a) promuovere attività sportive dilettantistiche rivolte ai giovani compresa l'attività didattica per l'avvio , l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
(b) Agevolare l'accesso alle attività sportive dilettantistiche promosse ai giovani disagiati e ai portatori di handicap;
(c) Sviluppare la promozione le attività sportive dilettantistiche rivolte ai giovani con palestre, centri sportivi, centri equestri, ecc,
(d) Coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni pubbliche,CONI, distretti scolastici, ecc;
(e) gestire bar interno con somministrazione di alimenti e bevande, ai fini istituzionali e di servizio agli associati;
L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non , per condurre ricerche e studi. Nonché allestire locali adeguati allo scopo.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 del presente Articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.
3. Al fine di poter svolgere compiutamente le attività indicatela al punto 1 , il presente Circolo Associativo aderisce ufficialmente
a una Associazione Sportiva riconosciuta dal CONI di cui ne condivide appieno gli scopi e gli intendimenti potendo così utilizzare le strutture, le convenzioni, i riconoscimenti e l'organizzazione di una Associazione a carattere nazionale.
Art. 04) PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici Privati o persone fisiche,dagli avanzi di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, e quindi attualmente nella misura complessiva misura di 10 euro versati in denaro contante dai Fondatori stessi.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
dei versamenti effettuati dai soci Fondatori originari; da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'Associazione da parte di chi intende aderire all'associazione medesima; in mancanza , si intende prorogato l'importo l'anno precedente.
5. l'Adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto quelli originari.
6. i versamenti a fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione,può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di Dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e , segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, e per successione a titolo particolare, ne per successione a titolo universale.
Art. 05) SOCI
1. Sono aderenti all'Associazione
i Soci Fondatori
i Soci Ordinari
2. L'adesione all' Associazione comporta per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazione dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
4. sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di Dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione in corso della sua esistenza.
6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La comunicazione della recessione dovrà essere inviata al Presidente dell'Associazione stessa con raccomandata R.R.
7. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire ad un collegio Arbitrale costituito da tre membri, uno di nomina propria , uno di nomina del Consiglio direttivo e uno dal C.N.S. Fiamma-sport Nazionale con funzioni di presidente dello stesso. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. Le decisioni a maggioranza assoluta del collegio Arbitrale sono inappellabili.
Art. 06) ORGANI
Sono Organi dell'Associazione:
L'Assemblea degli aderenti all'Associazione
Il Presidente del Consiglio direttivo
Il Vicepresidente del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo
Art. 07) ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ( entro il 31 marzo ). Essa inoltre. Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e dei membri. Delinea gli indirizzi generali dell'Associazione . Delibera sulle modifiche al presente statuto. Approva eventuali regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione. Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi , riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto. Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione.
4. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza contenenti l'ordine del giorno, il luogo , la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima . In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti di tutti gli associati con diritto di voto e tutti i componenti ilConsiglio Direttivo.
5. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, così come in prima e in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione , l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
6. Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato che non sia membro del Consiglio direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato. Le deleghe debbono essere conservate tra glia atti sociali.
Art. 08) CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea , da un minimo 3 ad un massimo di 15 membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro ) anni , salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un Consigliere, il Consiglio provvede subito a sostituirlo con cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
2. Il Consiglio può nominare un Segretario dell'Associazione, che pur partecipando alle assemblee del Consiglio, non ha diritto di voto, sempre chè non sia stato eletto a Membro del Consiglio stesso dell'Assemblea.
3. Il Consiglio può delegare , determinandole nelle deliberazioni, parte delle propie attribuzioni di uno dei Consiglieri.
4. Il Consiglio nomina un componente del Collegio Arbitrale e che non sia membro del Consiglio stesso, in caso di contestazioni o reclamo per l'esclusione dall'Associazione di un socio.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri, la convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax, in modo che i Consiglieri siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti . Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.
6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.
7. E' fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
Art. 09) PRESIDENTE
1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa difronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei del Consiglio stesso,se nel caso con idonea procura.
2. Al Presidente spetta il compito di completare le procedure di registrazione del presente atto, di iscrivere l'Associazione in Albi e di aprire un conto corrente intestato all'associazione.
3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma qualora se ne presenti la necessità.
5. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea , corredandoli di idonee relazioni.
Art. 10) VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente. Costituisce per i terzi prova dell'adempimento del predisposizione.
ART. 11) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione., il libro verbali del collegio Arbitrale.
ART. 12) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Senza ritardo, e comunque non oltre il 1 marzo di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
ART. 13) AVANZI DI GESTIONE
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazione non lucrative che per legge , statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse .
Art. 14) SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa , l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità. Sentito l'Organismo di controllo di cui all'art 3 , comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15) OBBLIGHI
Obbligo di conformarsi alle direttive e alle norme del CONI nonché agli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.
Art. 16) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato di amichevole compositore. In mancanza di accordo sulla nomina del Collegio Arbitrale, sarà provveduto al Presidente del tribunale dove ha sede l'Associazione.
Art. 17) LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Il presente Statuto è composto da 17 ( diciassette ) articoli.
Letto e approvato nella seduta del giorno 05 del mese di Febbraio dell'anno 2015.